IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1993, con il quale al Ministro senza portafoglio prof. Livio Paladin e' stato conferito l'incarico per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali prof. Livio Paladin, salve le competenze attribuite dalla legge al Ministero degli affari esteri, e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a: a) le attivita' concernenti le politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestivita' e riferendone periodicamente alle Camere; b) l'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della legge 9 marzo 1989, n. 86, in particolare per quanto concerne l'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 4 della legge stessa; c) l'armonizzazione tra legislazione nazionale e normative comunitarie, individuando gli strumenti idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari che implichino provvedimenti di attuazione e assicurando l'adempimento dell'obbligo comunitario; d) l'individuazione di argomenti per l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dedicate alle questioni comunitarie e l'attuazione delle relative deliberazioni; e) la definizione della posizione italiana nella formulazione di atti comunitari, anche attraverso la consultazione di parti sociali e di operatori privati interessati, d'intesa con le amministrazioni pubbliche competenti per settore; f) le riunioni del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee relative al "Mercato interno", rappresentando l'Italia d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed anche avvalendosi di funzionari designati allo scopo dai Ministeri interessati; g) la coerenza e la tempestivita' dell'attivita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche operanti in settori oggetto di disposizioni comunitarie, nonche' la conformita' e la tempestivita' delle azioni volte ad adempiere alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunita' europee e a prevenire l'insorgere di contenzioso; h) nel quadro dell'attuazione dell'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n. 86, la promozione e il coordinamento, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica e gli altri Ministri competenti, delle iniziative volte ad assicurare una efficace ed adeguata realizzazione nel territorio nazionale delle azioni comunitarie volte alla coesione economico- sociale, con particolare riferimento all'impiego dei fondi comunitari a finalita' strutturali, avvalendosi anche, a tal fine, di appositi comitati e organismi; i) l'attuazione, in qualita' di autorita' competente, del regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati comunitari, nonche' l'attuazione dei regolamenti CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, CEE n. 4253/88, CEE n. 4254/88, CEE n. 4255/88, CEE n. 4256/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 e CEE n. 4042/89 del Consiglio del 19 dicembre 1989, e successive modificazioni; l) la formazione di operatori pubblici e privati, con riferimento ai temi e ai problemi comunitari, nonche' le attivita' di informazione previste dall'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n. 86; m) la presidenza del comitato interamministrativo per il coordinamento degli interventi dei fondi strutturali delle Comunita' europee e del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvedendo alla costituzione della relativa segreteria permanente. Per quanto concerne la materia degli affari regionali, il Ministro e' delegato ad esercitare le seguenti funzioni con riguardo a: a) l'esame delle leggi regionali e provinciali ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; b) l'azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonche' il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige; c) l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province ad autonomia speciale, con particolare riguardo alle norme di attuazione degli statuti; d) i problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine; e) il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti, nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore; f) l'attivita' dei commissari di Governo nelle regioni, nonche' la nomina dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con il Ministro dell'interno; g) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; h) i rapporti con i Comitati interministeriali e con altri organi collegiali costituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze regionali o di rilievo comunitario, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica; i) la definizione di questioni concernenti l'attivita' delle regioni di rilievo internazionale e comunitario; l) gli atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni ove sia previsto un intervento del Presidente del Consiglio. Il Ministro e' inoltre delegato: a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni; a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto; a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 1993 Il Presidente: CIAMPI