IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1993,  con  il  quale  al
Ministro  senza  portafoglio  prof.  Livio Paladin e' stato conferito
l'incarico per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli
affari regionali;
  Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste le vigenti  disposizioni  recanti  attribuzioni  al  Ministro
stesso;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
  Il  Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche
comunitarie e per gli affari regionali prof. Livio Paladin, salve  le
competenze  attribuite  dalla legge al Ministero degli affari esteri,
e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo,
di promozione di iniziative, anche normative,  di  verifica,  nonche'
ogni   altra   funzione  attribuita  dalle  vigenti  disposizioni  al
Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:
    a) le attivita' concernenti le politiche comunitarie di carattere
generale  o  per  specifici   settori,   assicurandone   coerenza   e
tempestivita' e riferendone periodicamente alle Camere;
    b) l'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della legge
9  marzo 1989, n. 86, in particolare per quanto concerne l'emanazione
dei regolamenti di cui all'art. 4 della legge stessa;
    c)  l'armonizzazione  tra  legislazione  nazionale  e   normative
comunitarie,   individuando   gli   strumenti   idonei   a   recepire
nell'ordinamento  interno  gli   atti   comunitari   che   implichino
provvedimenti  di attuazione e assicurando l'adempimento dell'obbligo
comunitario;
    d) l'individuazione di argomenti per l'ordine  del  giorno  delle
riunioni   del   Consiglio   dei  Ministri  dedicate  alle  questioni
comunitarie e l'attuazione delle relative deliberazioni;
    e) la definizione della posizione italiana nella formulazione  di
atti comunitari, anche attraverso la consultazione di parti sociali e
di  operatori  privati  interessati,  d'intesa con le amministrazioni
pubbliche competenti per settore;
    f) le riunioni del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee
relative al "Mercato interno", rappresentando l'Italia  d'intesa  con
il  Ministero  degli affari esteri ed anche avvalendosi di funzionari
designati allo scopo dai Ministeri interessati;
    g) la coerenza e la tempestivita'  dell'attivita'  amministrativa
delle  amministrazioni  pubbliche  operanti  in  settori  oggetto  di
disposizioni comunitarie, nonche' la conformita' e  la  tempestivita'
delle  azioni  volte  ad  adempiere  alle  pronunce  della  Corte  di
giustizia delle  Comunita'  europee  e  a  prevenire  l'insorgere  di
contenzioso;
    h)  nel  quadro  dell'attuazione dell'art. 13 della legge 9 marzo
1989, n. 86, la  promozione  e  il  coordinamento,  d'intesa  con  il
Ministro  degli  affari  esteri e del bilancio e della programmazione
economica e gli altri Ministri competenti, delle iniziative volte  ad
assicurare  una  efficace  ed  adeguata  realizzazione nel territorio
nazionale delle azioni comunitarie  volte  alla  coesione  economico-
sociale, con particolare riferimento all'impiego dei fondi comunitari
a  finalita'  strutturali, avvalendosi anche, a tal fine, di appositi
comitati e organismi;
    i)  l'attuazione,  in  qualita'  di  autorita'  competente,   del
regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, relativo
ai   programmi   integrati   comunitari,   nonche'  l'attuazione  dei
regolamenti CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988,  CEE  n.
4253/88, CEE n. 4254/88, CEE n. 4255/88, CEE n. 4256/88 del Consiglio
del  19  dicembre 1988 e CEE n. 4042/89 del Consiglio del 19 dicembre
1989, e successive modificazioni;
    l) la formazione di operatori pubblici e privati, con riferimento
ai  temi  e  ai  problemi  comunitari,  nonche'   le   attivita'   di
informazione previste dall'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
    m)   la   presidenza  del  comitato  interamministrativo  per  il
coordinamento degli interventi dei fondi strutturali delle  Comunita'
europee  e  del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della
legge 16 aprile 1987, n. 183,  provvedendo  alla  costituzione  della
relativa segreteria permanente.
  Per  quanto concerne la materia degli affari regionali, il Ministro
e' delegato ad esercitare le seguenti funzioni con riguardo a:
    a) l'esame delle leggi regionali e provinciali ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  127  della  Costituzione   e   i   conflitti   di
attribuzione  tra  lo  Stato  e le regioni ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134 della Costituzione;
    b) l'azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e  le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, anche relativamente ai
rapporti tra  queste  e  gli  enti  locali,  nonche'  il  particolare
procedimento  per  le impugnative delle leggi regionali e provinciali
conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello statuto  speciale  di
autonomia della regione Trentino-Alto Adige;
    c)   l'elaborazione  di  provvedimenti  di  natura  normativa  ed
amministrativa concernenti le regioni  e  le  province  ad  autonomia
speciale,  con  particolare  riguardo  alle norme di attuazione degli
statuti;
    d) i problemi delle minoranze linguistiche  e  dei  territori  di
confine;
    e)  il  compimento  di  atti  dovuti  in  sostituzione  di organi
regionali inadempienti, nell'esercizio di  funzioni  delegate  ed  in
attuazione  di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in
collaborazione con i Ministri competenti per settore;
    f) l'attivita' dei commissari di Governo nelle  regioni,  nonche'
la  nomina  dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni
di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con  il
Ministro dell'interno;
    g)  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    h) i rapporti con i Comitati interministeriali e con altri organi
collegiali   costituiti   presso    amministrazioni    statali,    le
determinazioni  dei  quali  incidano  su  competenze  regionali  o di
rilievo  comunitario,  verificandone  e  promuovendone   l'attuazione
coordinata  da  parte  di  amministrazioni  statali,  enti pubblici e
societa' a partecipazione pubblica;
    i)  la  definizione  di  questioni  concernenti l'attivita' delle
regioni di rilievo internazionale e comunitario;
    l) gli atti relativi alle funzioni di indirizzo  e  coordinamento
dell'attivita'  amministrativa  delle  regioni  ove  sia  previsto un
intervento del Presidente del Consiglio.
  Il Ministro e' inoltre delegato:
   a designare rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri
organismi di studio, tecnico-amministrativi e  consultivi,  operanti,
nelle   materie   oggetto   del   presente   decreto,   presso  altre
amministrazioni ed istituzioni;
   a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro
nelle materie oggetto del presente decreto;
   a provvedere, nelle predette materie,  ad  intese  e  concerti  di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 maggio 1993
                                                Il Presidente: CIAMPI